In questo articolo voglio spiegarti cos’è e come si applica lo Split Payment nelle operazioni verso la Pubblica amministrazione (PA).
Cos’è Lo Split Payment
Iniziamo con qualche nozione normativa (poche, promesso!). La legge di stabilità 2015 (L.190/2014), tra le altre novità ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione IVA: lo Split Payment.
Lo SP si applica ai rapporti di compravendita di beni e servizi tra imprese e enti pubblici.
Questa nuova modalità di liquidazione IVA permette che sotto determinate condizioni sia direttamente l’ente pubblico a versare l’IVA allo Stato.
Il riferimento di legge fondamentale per l’applicazione dello SP è contenuto all’interno dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”. L’applicazione dello SP è per il momento limitata al triennio 2015-2017 secondo quanto definito dal Consiglio UE.
Nel concreto, se si usufruisce di SP l’operazione viene separata in due fasi:
- In un primo momento la PA versa l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato
- Successivamente, la stessa PA, verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato.
I soggetti obbligati
La legge, all’interno dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, prevede che i soggetti obbligati all’utilizzo della nuova procedura sono:
- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi formati da enti pubblici, come da articolo 31 D.Lgs. 267/2000;
- le Camere di Commercio per l’Industria e l’Artigianato;
- gli istituti universitari;
- le ASL (Aziende Sanitarie Locali);
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.
Immagine tratta dal prodotto Spring SQL
Quando non si applica lo Split Payment
Le operazioni escluse dallo SP sono le seguenti:
- Operazioni soggette a regimi speciali che non comportano l’indicazione dell’IVA in fattura;
- Le cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
- Prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
Modalità di applicazione
Per applicare lo SP i fornitori privati dovranno emettere fattura elettronica verso la PA (secondo l’articolo 21 d.p.r 633/1972 e successivo chiarimento presente nell’articolo 2 del D.M. del 23/01/2015).
Immagine tratta dal prodotto Spring SQL
Questi saranno anche tenuti ad annotare le fatture emesse nel registro vendite e corrispettivi, a indicare la dicitura “scissione dei pagamenti e a non computare l’IVA a debito sulle fatture alla PA”.
Si dovrà quindi procedere in fasi step:
- Creazione della fattura in formato XML;
- Firma digitale della stessa tramite smart card rilasciata dalla camera di commercio;
- Invio verso la PA tramite SdI (Sistema di Interscambio)
Ora è tutto più chiaro? Spero di sì! Se vuoi maggiori indicazioni su come registrare una fattura soggetta allo SP contattami e sarò felice di aiutarti!