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Split Payment: cos’è e quando si applica

By 21 Giugno 2017 Luglio 29th, 2019 No Comments

In questo articolo voglio spiegarti cos’è e come si applica lo Split Payment nelle operazioni verso la Pubblica amministrazione (PA).

Cos’è Lo Split Payment

Iniziamo con qualche nozione normativa (poche, promesso!). La legge di stabilità 2015 (L.190/2014), tra le altre novità ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione IVA: lo Split Payment.

Lo SP si applica ai rapporti di compravendita di beni e servizi tra imprese e enti pubblici.
Questa nuova modalità di liquidazione IVA permette che sotto determinate condizioni sia direttamente l’ente pubblico a versare l’IVA allo Stato.

Il riferimento di legge fondamentale per l’applicazione dello SP è contenuto all’interno dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”. L’applicazione dello SP è per il momento limitata al triennio 2015-2017 secondo quanto definito dal Consiglio UE.

Nel concreto, se si usufruisce di SP l’operazione viene separata in due fasi:

  • In un primo momento la PA versa l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato
  • Successivamente, la stessa PA, verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato.

I soggetti obbligati

La legge, all’interno dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, prevede che i soggetti obbligati all’utilizzo della nuova procedura sono:

  • lo Stato;
  • gli enti pubblici territoriali;
  • i consorzi formati da enti pubblici, come da articolo 31 D.Lgs. 267/2000;
  • le Camere di Commercio per l’Industria e l’Artigianato;
  • gli istituti universitari;
  • le ASL (Aziende Sanitarie Locali);
  • gli enti ospedalieri;
  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Immagine tratta dal prodotto Spring SQL

Quando non si applica lo Split Payment

Le operazioni escluse dallo SP sono le seguenti:

  • Operazioni soggette a regimi speciali che non comportano l’indicazione dell’IVA in fattura;
  • Le cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
  • Prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Modalità di applicazione

Per applicare lo SP i fornitori privati dovranno emettere fattura elettronica verso la PA (secondo l’articolo 21 d.p.r 633/1972 e successivo chiarimento presente nell’articolo 2 del D.M. del 23/01/2015).

 Immagine tratta dal prodotto Spring SQL



Questi saranno anche tenuti ad annotare le fatture emesse nel registro vendite e corrispettivi, a indicare la dicitura “scissione dei pagamenti e a non computare l’IVA a debito sulle fatture alla PA”.

Si dovrà quindi procedere in fasi step:

  1. Creazione della fattura in formato XML;
  2. Firma digitale della stessa tramite smart card rilasciata dalla camera di commercio;
  3. Invio verso la PA tramite SdI (Sistema di Interscambio)

Ora è tutto più chiaro? Spero di sì! Se vuoi maggiori indicazioni su come registrare una fattura soggetta allo SP contattami e sarò felice di aiutarti!