Venerdì 16 febbraio sul profilo LinkedIn di Si-Net, si è parlato della Certificazione unica 2024.
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Claudia: claudia@si-net.it
Se vuoi conoscere meglio gli aspetti tecnici del prodotto puoi proseguire nell’articolo oppure riprendere la LIVE.
Con il provvedimento n. 8253 del 17701/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato istruzioni, modelli e specifiche tecniche per adempiere agli obblighi previsti dalla Certificazione Unica 2024. La Certificazione Unica (CU) è un documento fiscale tramite cui viene certificata l’acquisizione di un reddito da parte di dipendenti e assimilati. Interessa non soltanto il lavoro dipendente ma anche provvigioni, lavoro autonomo e altre tipologie di redditi.
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta dovranno:
- Rilasciare entro il 18 marzo 2024 ai percipienti, le certificazioni su modello conforme a quello approvato.
- Trasmettere in via telematica entro il 18 marzo 2024 le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate.
Per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine per la presentazione telematica è differito al 31 ottobre.
Diverse le novità normative 2024 introdotte.
Dati certificazione
- Categoria particolare: introdotta la nuova categoria Z4, dipendenti di ditta appaltatrice inadempiente.
- Eventi eccezionali: soppresso il codice 2 relativo agli eventi eccezionali verificatosi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia.
Somme erogate
- Causali compensi: viene richiesta la separata indicazione traompensi che richiedono l’indicazione della preesistente causale N relativi a indennità di trasferta, rimborso forfettari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono attività dilettantistiche e compensi che richiedono l’indicazione di nuove causali.
Nuove causali
- N1: indennità di trasferta, rimborso forfettari di spesa, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023 nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- N2: redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 (art. 53, comma 2 lett. A) del Tuir).
- N3: redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 29 febbraio 2021, n.36, che prevedono particolati soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. A-del Tuir).
- Somme non soggette: introdotto il nuovo codice 20- Prestazioni di lavoro atonomo Art.53, c.1, del TUIR per le quali è previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000.
Dati previdenziali nuove categorie:
T: ENPAM-Medici fiscale INPS
U: Medico operante presso struttura accreditata SSN e variata la codifica di alcune categorie:
P- Medico di assistenza primaria
Q- Pediatra di libera scelta
R- Medico specialista esterno
S- Medico della continuità assistenziale a tempo determinato
V- Infermieri prestatori d’opera occasionali
Z- Gestionale ex Enpals
Dati inail
Eliminata la Qualifica F– Associati in partecipazione
Modificata la descrizione della Qualifica Q in Medici in formazione specialistica.
INPS Parasubordinati nuovo Tipo rapporto:
M1: Magistrati onorari- decreto-legge n. 75/2023 art. 15 bis comma 5, convertito con modificazioni legge n. 112/203- Non esclusivisti.
Eliminati i seguenti Tipo rapporto:
98- Libretto Famiglia 8art.54 bis D.L. n.50/2017)
99- Contratto di Prestazione Occasionale (art.54 bis D.L. n. 50/2017).
INPS Parasubordinati sportivi dilettantistici
Introdotta nuova sezione riservata ai compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 agli sportivi dilettantistici iscritti nella Gestione Separata INPS che hanno prodotto redditi disciplinati dall’articolo 50 comma 1 lettera c bis del TUIR e/o dall’art.67 comma 1 lettera m-.
Le funzioni di integrazione dati ritenute sono state adeguate alle novità introdotte dalla CU/2024
Analizziamo nel seguito le novità, con riferimento sia alla gestione delle operazioni già presenti nel sistema contabile per il 2023 per consentire la corretta derivazione dei dati nella Certificazione 2024, sia per come procedere con le registrazioni di tali operazioni nel 2024. 2
È stata aggiornata la tabella dei tipi operazione ritenute operate 2023/2024:
- Tipo operazione LA46: aggiornata causale (da N a N1) per identificare i compensi erogati a sportivi dilettanti fino al 30 giugno 2023.
- Nuovo tipo operazione LA0B (causale N) per registrare i compensi erogati a direttori artistici/collaboratori tecnici di cori e bande musicali (dal 01/01/2023)
I compensi registrati con il tipo operazione “LA46” risultano ora associati alla causale N1 e, di conseguenza, sono tutti riferiti a sportivi dilettanti.
Eventuali movimenti ritenute registrati con il tipo operazione LA46 ma riferiti a compensi erogati a direttori artistici/collaboratori tecnici di cori e bande musicali devono essere trasferiti sul tipo operazione ritenute LA0B dedicato a tale tipologia di soggetti (causale N).
Variazioni Multipla Certificazione Unica 2024
È disponibile la funzione Variazione multipla tipi operazione ritenute richiamabili dal menu “Adempimenti periodici e annuali> Adempimenti del Sostituto>Dati ritenute da certificare>Utilità”.
La nuova funzionalità agisce esclusivamente sui movimenti ritenute acquisiti in Gestione dati ritenute da certificare!
Permette di aggiornare il tipo di operazione ritenute e relativa causale CU sui dati ritenute da trasferire successivamente alla Certificazione Unica 2024.
Dal 01/07/2023 si delineano le seguenti tipologie di reddito:
- Prestazione di lavoro autonomo abituale (con partita IVA): da rilevare con il tipo LA0A (causale A).
Altre prestazioni
Redditi da prestazioni sportive diverse da quelle di lavoro sub./collab.coord.cont: da rilevare con il tipo operazione ritenute LA0C (causale N2).
Redditi da prestazioni sportive diversi da quello di lavoro sub./collab.coord.cont. Che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di disposizioni normative: da rilevare con il tipo operazione ritenute LA0D (causale N3).
Nel corso del 2023 è stato distribuito il tipo operazione LA0A (causale A) per identificare i compensi di prestazione di lavoro autonomo abituale.
Le istruzioni CU/2024 richiedono di identificare con il codice 20 (campo 6 della CU) le somme che non concorrono alla base imponibile per l’importo annuo di 15.000 euro.
Eventuali rimborsi spese addebitati in fattura (rilevanza ritenute “Non soggetto- no reddito”) vengono quindi trasferiti in Gestione dati ritenute con il codice altre somme non soggette “20” anziché assumere il codice “22- Redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito”.
La procedura non può distinguere in automatico ciò che è stato caricato. Per suddividere l’importo tra il compenso inferiore al limite di 15.000 euro ed i rimborsi spese è necessario intervenire in Gestione Certificazione Unica oppure in Gestione dati ritenute da certificare.
Con il presente aggiornamento sono disponibili i seguenti tipi operazioni ritenute:
LAOC – Redditi da prestazioni sportive D.Lgs. 28/02/2021, n.36 (art. 53, comma 2 lett.a) del Tuir (causale N2)
LA0D- Redditi da prestazioni sportive D.Lgs. 28/02/21, n.36 con esenzioni (art.53, c.2 lett.a) del Tuir) (causale N3)
Per i compensi riferiti a tali prestazioni, eventualmente registrati e pagati con altro tipo operazione (e causale) dal 01/07/2023, che si ritiene rientrino in queste due nuove causali sarà necessario intervenire manualmente.
La funzione Variazione multipla tipi operazione ritenute richiamabile dal menu “Adempimenti periodici e annuali> Adempimenti del Sostituto> Dati ritenute da certificare> Utilità” agisce in modo massivo sui dati ritenuta presenti.
Poiché non è chiara la tipologia di prestazioni a cui si riferiscono le causali N2 e N3, non è stata prevista alcuna integrazione dei dati contributivi in sede di caricamento registrazioni.
Occorre compilare manualmente le sezioni di riferimento: sezione “3-bis INPS Gestione Separata Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate” (CU lavoro dipendente) e/o sezione “Dati previdenziale” (campida 29 a 39 della CU lavoro autonomo).
Per le ditte di cui è stata gestita la contabilità e la relativa acquisizione nella “Gestione dati Ritenute da certificare”, la procedura consente di derivare direttamente nella gestione della Certificazione Unica i dati relativi alle ritenute operate. “Gestione Certificazione Unica”, menu “Adempimenti del sostituto”.
Derivare i dati ritenute da certificare nella CU avendo cura di effettuare i controlli indicati in calce alla videata in merito alle novità relative alle Causali N/N1.