Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022, stabilisce le modalità di comunicazione e il modello relativo all’accordo di lavoro agile, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, così come modificato dal DL n. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022.
la semplificazione introdotta in sede di conversione del DL n. 73/2022 è quella relativa alla possibilità di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni rese in modalità agile senza più la necessità di allegare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori (gli accordi però tornano a essere necessari per l’attivazione del lavoro agile).
Il modello va utilizzato a partire dal 1° settembre 2022.
Tale modello è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
- attraverso il portale dei servizi on-line,
- accessibile tramite autenticazione SPID e CIE (https://servizi.lavoro.gov.it).
In caso di mancata comunicazione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del Lavoro, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).
Il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.