La Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022 dispone, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, la proroga, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL, dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022 (oltre che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022), dei versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022 (oltre che dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022).
I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del predetto mese.
Destinatari della sospensione in esame sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.