L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti tributari per un importo superiore a € 5.000 richiede la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità.
I soggetti ISA che ottengono un Indice almeno pari a 8 beneficiano dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP di un importo non superiore a € 20.000. Analogo esonero è riservato ai soggetti che ottengono una media ISA 2020 – 2021 almeno pari a 8,5.
I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli derivanti dalle dichiarazioni fiscali quali:
- IVA, derivante dalla dichiarazione annuale;
- IRPEF / IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- addizionale regionale / comunale derivante dal mod. REDDITI PF;
- imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770.
La compensazione dei predetti crediti, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale.