Per il periodo d’imposta 2022, è previsto un regime fiscale in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR relativamente al fringe benefit che è stato innalzato ad euro 600,00. Tale limite non opera solo con riferimento ai consueti beni ceduti o servizi prestati ai lavoratori dipendenti ma anche con riguardo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas).
Ulteriore novità per quest’anno: in caso di corresponsione di fringe benefits (comprese le predette somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche) per un valore superiore a euro 600,00, va assoggettata esclusivamente l’eccedenza rispetto al limite di esenzione e non l’intero valore.
Questa modifica, intervenuta in corso d’anno, produce i seguenti effetti:
- per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l’entrata in vigore del DL n. 115/2022 (10 agosto 2022), nei confronti dei quali è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, è necessaria un’annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 600,00, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi;
- per i lavoratori in forza, l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente eventuale restituzione della maggior imposta trattenuta calcolata basandosi sull’importo di euro 258,23.